Praestantia Scripturae Sacrae (18 novembre 1907)

Motu Proprio
Praestantia Scripturae Sacrae 18/11/1907
Encomiata l’eccellenza delle Sacre Scritture e raccomandatone lo studio, il
Nostro Predecessore Leone XIII, di immortale memoria, nell’Enciclica “Providentissimus
Deus”, pubblicata il 18 Novembre 1893, dettò leggi per il retto
ordinamento degli Studi Biblici; e dopo di aver rivendicati i Libri Sacri dagli
errori e dalle calunnie dei Razionalisti, li difese altresi dai placiti di una
falsa scienza, che si decanta come critica sublimiore: i quali placiti, evidentemente,
altro non sono, secondo le sapienti parole del Pontefice, che “commenta
Rationalismi e philologia et finitimis disciplinis detorta”. Per ovviare
poi al crescente pericolo della diffusione di idee inconsiderate ed erronee,
lo stesso Nostro Predecessore colle Lettere Apostoliche “Vigilantiae studiique
memores”, del 30 Ottobre 1902, istituiva la Pontificia Commissione Biblica,
composta di alcuni Cardinali cospicui per dottrina e per senno; alla quale Commissione
venivano aggiunti come Consultori vari Ecclesiastici, scelti fra i dotti in
materia teologica e biblica, e diversi per nazionalità, nonché
per preferenze di metodi e di pareri nel campo degli studi esegetici.
Nel far ciò, il Pontefice mirava ad un vantaggio, altamente utile agli studi
e particolarmente consentaneo all’indole dei tempi, vale a dire a far sì che
in seno alla Commissione fossero presentate, ponderate e discusse sentenze di
ogni sorta; e che, prima di addivenire ad una ferma decisione, i Cardinali,
secondo le norme prescritte nelle citate Lettere Apostoliche, dovessero prendere
in accurato esame gli argomenti favorevoli e contrari alle varie questioni,
e niente omettessero di quanto potesse giovare alla perfetta conoscenza del
vero stato dei problemi biblici portati in di scussione. Soltanto dopo siffatto
procedimento, dovessero le prese decisioni sottoporsi al Sommo Pontefice per
la relativa approvazione, ed essere poi pubblicate. Premessi lunghi esami e
deliberazioni profondamente mature, la Pontificia Commissione Biblica ha felicemente
emanate alcune decisioni oltremodo utili per il vero incremento e per sicura
regola degli studi biblici.
Pur tuttavia Noi vediamo che alcuni, troppo proclivi ad opinioni e metodi infetti
di malsane novità, e troppo teneri per una malintesa libertà, che è vera ed
intemperante licenza, pericolosissima in materia dottrinale e feconda di mali
assai gravi contro la purezza della fede, non hanno fatto, né fanno alle menzionate
decisioni, malgrado l’approvazione ad esse data dal Pontefice, quella ossequiente
accoglienza che si dovrebbe.
Per la qual cosa troviamo necessario di dichiarare e di decretare, come con
questo Nostro atto dichiariamo ed espressamente decretiamo, che tutti sono tenuti
in coscienza a sottomettersi alle decisioni passate e future della Pontificia
Commissione Biblica, non altrimenti che ai Decreti dottrinali delle Sacre Congregazioni
approvati dal Pontefice; e che coloro, i quali verbalmente od in iscritto contraddicono
a tali decisioni, non vanno esenti dalla nota di disobbedienza e di temerità,
né, per conseguenza, sono immuni da colpa grave: ciò indipendentemente dallo
scandalo che arrecano, e dalle responsabilità che possano incorrere a Dio per
altre temerità ed errori che sogliono accompagnare simili opposizioni.
Inoltre, nell’intento di reprimere la crescente audacia di non pochi modernisti,
i quali con ogni sorta di sofismi e di male arti si studiano di togliere forza
ed effcacia non solo al decreto “Lamentabili sane exitu”, emanato
per Nostro ordine dalla S. Congregazione del Sant’Uffizio il 3 Luglio 1907,
ma anche alla Nostra Enciclica “Pascendi Dominici gregis” del dì 8
settembre di questo stesso anno, Noi rinnoviamo e confermiamo, in virtù della
Nostra Apostolica autorità, tanto quel Decreto della Sacra Suprema Congregazione,
quanto l’anzidetta Enciclica, aggiungendo la pena della scomunica a danno di
coloro che contraddicano a questi documenti, e decretoriamente dichiarando che
chiunque ardirà sostenere, il che Dio non permetta, alcuna delle proposizioni,
opinioni e dottrine riprovate nell’uno o nell’altro dei documenti suddetti,
sarà soggetto ipso facto alla censura del Capo Docentes della Costituzione “Apostolicae
Sedis”, che è la prima delle scomuniche latae sententiae riservate simpliciter
al Romano Pontefice.
Questa scomunica poi è indipendente dalle pene, nelle quali quanti mancheranno
in ordine ai surriferiti documenti possono incorrere come propagatori e difensori
di eresie, allorquando le proposizioni, opinioni o dottrine da essi propugnate
siano eretiche; il che agli avversari dei due citati documenti accade in non
pochi casi, e principalmente allorché difendono gli errori del Modernismo, sintesi
di tutte le eresie.
Presi questi provvedimenti, Noi torniamo a raccomandare caldamente agli Ordinari
diocesani ed ai Superiori degli Istituti Religiosi di vegliare con ogni diligenza
sugli insegnanti, specialmente dei Seminari; e quando li vedano infetti di errori
modernisti e di malsane novità, ovvero meno sottomessi alle prescrizioni della
Santa Sede, in qualsiasi modo pubblicate, li allontanino affatto dall’insegnamento.
Per egual modo, escludano dalle sacre Ordinazioni quei giovani, i quali lascino
il più piccolo dubbio di correr dietro a dottrine condannate o a dannose novità.
Nell’istesso tempo li esortiamo ad invigilare sempre e con ogni premura i libri
e le altre pubblicazioni, già troppo numerose, che presentino idee e tendenze
simili a quelle condannate nell’Enciclica e nel Decreto; libri e pubblicazioni
di tal fatta eliminino dalle librerie cattoliche e molto più dalle mani della
gioventù studiosa e del Clero.
Adempiendo con zelo questo ufficio, essi promoveranno altresì la vera e solida
cultura intellettuale, che deve essere precipuo oggetto della Pastorale sollecitudine.
In forza dell’autorità Nostra, Noi vogliamo e comandiamo che tutte queste disposizioni
restino fisse ed abbiano efficacia, non ostante qualunque cosa in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 18 Novembre 1907, anno V del Nostro Pontificato.