Accorpamento di alunni avvalentisi di classi diverse

Viene segnalato talvolta che alcuni dirigenti scolastici procedono ad accorpare gli alunni avvalentisi di classi diverse, soprattutto quando il loro numero è piuttosto esiguo. Si tratta di una soluzione irregolare, che in genere viene tacitamente approvata dagli Uffici scolastici regionali per l’evidente risparmio che ne deriva. Tuttavia possiamo riconoscervi una violazione dell’Intesa, dato che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Irc «non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi» (Dpr 175/12, 2.1.a).

Anche se non è in questione la formazione originaria del gruppo classe, che non può avere tra i suoi criteri costitutivi la scelta sull’Irc, rimane il fatto che la ridefinizione del gruppo classe per le sole ore di Irc costituisce una disparità di trattamento dovuta proprio al fatto di essersi avvalsi dell’Irc (e dunque potenzialmente discriminatoria). Giova ricordare in proposito la circolare telegrafica 13-8- 1987, n. 253, che, proprio con riferimento alla clausola appena ricordata circa i criteri di formazione delle classi, aggiunge che «debet essere mantenuta unità classe cui appartiene alunno».

Gli eventuali accorpamenti di alunni avvalentisi sono pertanto illegittimi e vanno impugnati, non tanto per le evidenti conseguenze occupazionali che ne derivano per gli Idr quanto per la qualità dell’attività didattica rivolta agli alunni. Si deve inoltre ricordare che non esistono limiti numerici per garantire l’attività didattica alternativa, che deve essere assicurata anche in presenza di un solo alunno che l’abbia richiesta. È quindi una palese disparità di trattamento applicare vincoli numerici al solo Irc e non anche all’attività didattica alternativa.

In particolare si richiama l’attenzione su due aspetti concreti. In primo luogo, è tassativamente da escludere l’accorpamento verticale tra alunni di anni di corso diversi, poiché si verrebbe di fatto a costituire una pluriclasse che costringerebbe l’Idr a svolgere programmi diversi per ciascun alunno o gruppo di alunni. In proposito si deve tenere presente la CM 29-10-1986, n. 302, che consente esplicitamente l’accorpamento verticale di alunni per le attività alternative e, tacendo sull’adozione della stessa soluzione per l’Irc, implicitamente lo esclude. In secondo luogo, si deve soprattutto evitare l’accorpamento tra gruppi di alunni piuttosto numerosi, che talvolta sono aggregati fino a raggiungere in totale i limiti fissati per le classi ordinarie (28-30 alunni).

Si ricorda infine che la consistenza organica delle ore di Irc richieste dalla scuola per ciascun anno scolastico è oggetto di intesa con l’ordinario diocesano; e tale intesa può essere legittimamente rifiutata qualora risulti uno scostamento tra le classi effettivamente attive (con alunni avvalentisi) e le ore di Irc richieste.

Fonte: Ufficio Nazionale IRC – ottobre 2023