Alunni non avvalentisi in classe

Capita talvolta che il dirigente scolastico chieda agli Idr di tenere in classe anche gli alunni non avvalentisi, soprattutto all’inizio dell’anno, in attesa di avviare le attività alternative. Si tratta di un comportamento palesemente irregolare.

Anzitutto, dovrebbero essere gli stessi genitori (o gli studenti nelle secondarie di II grado) a protestare formalmente perché non vedono rispettata la scelta effettuata. Comunque, l’Idr non dovrebbe prestarsi a una prassi che aggira precise e delicate disposizioni concordatarie. Non si tratta di rifiutare una forma di collaborazione, cui l’Idr è tenuto in tutte le altre circostanze, ma è in gioco l’identità dell’Irc (oltre che la libertà di coscienza di alunni e genitori). La presenza di alunni non avvalentisi durante la lezione di Irc, infatti, a prescindere dalle eventuali responsabilità aggiuntive, condiziona inevitabilmente la prassi didattica dell’Idr. In qualche caso il dirigente scolastico è addirittura arrivato a chiedere di non fare lezione di religione finché fossero presenti in classe anche i non avvalentisi, ma questo è palesemente un abuso che va a ledere i diritti di tutti gli altri alunni che hanno scelto di avvalersi dell’Irc (oltre alla libertà di insegnamento dell’Idr).

Va ricordato che da alcuni anni la scelta delle attività alternative non è fatta più nelle prime settimane dell’anno scolastico ma nel precedente mese di giugno (v. p.es. Nota 30-11-2022, prot. AOODGOSV 33071), proprio allo scopo di consentire che le diverse attività alternative siano organizzate per tempo e avviate fin dal primo giorno di lezione. La richiesta di tenere in classe i non avvalentisi durante le lezioni di Irc è dunque il risultato di un’inadempienza organizzativa del dirigente scolastico; e l’Idr non deve sentirsi in colpa per non soddisfare una ingiustificata richiesta di “collaborazione” del proprio dirigente.

In casi del genere si può ricordare che, a norma del Dpr 3/57, art. 17, testo unico degli impiegati civili dello Stato, tuttora in vigore anche per gli insegnanti, «l’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione». Pertanto, ciascun Idr può presentare un’opposizione scritta e motivata al proprio dirigente per giustificare il rifiuto di eseguire l’ordine ricevuto (presumibilmente a voce). Se il dirigente conferma l’ordine per iscritto, l’Idr lo dovrà eseguire, fermo restando che il fatto potrà essere segnalato all’Ufficio diocesano e all’Ufficio scolastico regionale per i provvedimenti del caso, vista la sua palese illegittimità.

È da scoraggiare la prassi di tenere comunque in classe alunni non avvalentisi con la speranza di una loro modifica della scelta, ovviamente a partire dall’anno successivo (v. sopra, § 1). Se si tratta di una presenza costante, vanifica il senso della scelta; se si tratta di una scelta occasionale, sminuisce il valore dell’Irc riducendolo a mero intrattenimento occasionale. Il recupero di alunni inizialmente non avvalentisi va affidato soprattutto al “passaparola” degli alunni stessi e alla buona fama che l’Idr riesce a conquistarsi, potendo poi trovare riconoscimento nella formale richiesta di modificare (nei tempi previsti) la scelta originaria.

Fonte: Ufficio Nazionale IRC – ottobre 2023