L’organizzazione delle attività alternative fin dalla revisione del Concordato del 1984 è stato uno dei punti più discussi del dibattito politico, giudiziario e sociale. La CM del 20/12/1985,
n.368 chiarì subito che ai non avvalentisi sarebbe stata garantita un’attività culturale diversa da quelle curricolari. Tale attività doveva inizialmente essere unica e programmata dalla scuola in base alle direttive ricevute dal governo, ma questo progetto naufragò ben presto e fu oggetto di una serie di ricorsi e sentenze che culminarono con la sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell’attività alternativa con l’insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.
L’art. 310 del Testo Unico tutela il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Fin dal 1986 le Circolari Ministeriali prevedono l’organizzazione delle attività alternative ad anno già iniziato concedendo un mese di tempo alle scuole per la loro attivazione, ciò comporta una serie di disguidi organizzativi all’avvio di ogni anno scolastico.
Tra i detrattori dell’Insegnamento della religione cattolica, alcune associazioni si sono opposte fin da subito alla separazione dei momenti delle scelte e hanno tentato più volte di opporsi a questa decisione. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso presentato nel 2013 dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, annullando la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012 e anticipando la scelta di attività alternative.
La Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 precisa dunque che la scelta di attività alternative è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno.
Questa Circolare Ministeriale va di fatto ad eliminare la possibilità che la normativa dava alle scuole di organizzare le attività alternative entro un mese dall’inizio delle attività didattiche. Le scelte si dovevano concludere entro il 30 giugno, proprio per garantire alle scuole di partire a pieno regime.
La circolare ministeriale, come ricordato, è stata emanata in risposta a una sentenza che accoglie e riconosce le istanze dell’UAAR. In particolare l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti sottolinea la gravità dei ritardi nell’avvio delle attività alternative. Se la circolare intende dare risposta alla sentenza che accoglie queste istanze, è chiaro che tali situazioni non vanno più tollerate. Spetta alle scuole organizzare in modo celere gli spazi e le modalità di svolgimento delle attività alternative.
Il permanere in classe degli studenti non avvalentisi nega loro il diritto di svolgere l’attività scelta, attribuisce una responsabilità non dovuta all’insegnante di religione cattolica e nega agli studenti avvalentesi la possibilità di svolgere regolarmente lezione con il loro docente.
Il rispetto della normativa da parte delle scuole è cosa dovuta e atta a garantire i diritti di tutti i soggetti coinvolti che non sono in alcun modo colpevoli della cattiva gestione delle procedure organizzative e che per primi ne pagano le spese.
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC
- Qual è la normativa essenziale di riferimento?
L. n.121/1985 (che recepisce l’Accordo di Revisione del Concordato del 1984)
L’art. 310 del Testo Unico
DPR. 175/2012
CM 33071 del 30 novembre 2022
Sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 13 1991 della Corte Costituzionale
sentenza n. 10273/2020 Tar del Lazio
- Chi e quando esercita il diritto di scelta tra IRC e attività alternative?
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dagli studenti (per la scuola secondaria superiore) al momento dell’iscrizione, come previsto dall’Accordo di Revisione.
- Si può cambiare la scelta in corso d’anno?
No. La scelta effettuata al momento dell’iscrizione al nuovo corso di studi ha valore per l’intero corso di studi (e in tutti i casi in cui sia prevista iscrizione d’ufficio) fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta può essere modificata nel periodo dell’anno in cui ci sono le iscrizioni, il cambio però non ha effetto immediato ma a partire dal settembre successivo.
Il Tar del Molise, sez. I, con sentenza 289/12 ha autorizzato il cambio in un caso specifico e Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 4634/18 (molto discussa sul fronte delle violazioni concordatarie), ha convalidato tale pronunciamento. La normativa però non è cambiata: Legge 121/85, vincoli concordatari, DPR 175/2012 e CM annuale sulle iscrizioni.
- La scelta se avvalersi oppure no dell’IRC coincide con il momento della scelta dell’attività alternativa?
No. La sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell’attività alternativa con l’insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.
- Quando si effettua la scelta dell’attività alternativa per coloro che non si avvalgono dell’IRC?
Il Tar del Lazio, sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e annulla la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012, anticipando la scelta delle attività alternative, che precedentemente veniva effettuata ad anno scolastico iniziato ed entro un mese dall’avvio delle attività didattiche.
La Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 precisa che la scelta di attività alternative è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno. Questa precisazione è funzionale all’attivazione delle attività alternative già da settembre.
- Quali scelte sono possibili?
Le opzioni disponibili sono:
- Attività didattiche e
- Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale
- Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (soltanto per alunni/e della scuola secondaria di secondo grado).
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
- Perché è possibile scegliere una alternativa che non comporti un’attività vera e propria?
Dopo la firma dell’Intesa del 1985 si configurò un sistema di scelta obbligata tra IRC e attività alternative, ma una serie di ricorsi pose fine a questa configurazione.
- Quali responsabilità comporta per le scuole l’organizzazione delle attività alternative?
- L’uscita da scuola comporta il rispetto dei doveri di vigilanza (raccolta di dichiarazioni di genitori e studenti maggiorenni)
- Le attività di studio assistito e non vanno programmate e organizzate per le relative competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo o di istituto. Le scuole dovranno destinare spazi e locali e definire le modalità di assistenza, fermo restando che la scelta dello studio non assistito non elimina l’obbligo di vigilanza.
- Le attività didattiche e formative alternative non hanno uno statuto disciplinare, né programmi ministeriali, né libri di testo, né insegnanti con specifica La titolarità spetta alla scuola e non al Ministero, la loro programmazione è compito del Collegio dei docenti.
- Il Collegio dei docenti può rifiutarsi o evitare di programmare le attività alternative all’insegnamento di religione cattolica?
No, tale obbligo va assolto dopo aver consultato alunni o genitori interessati
- È consentito l’accorpamento di studenti che scelgono le attività alternative?
Sì. Sul piano organizzativo, la CM 302/86 ricorda che “qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all’accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale”
- Questo accorpamento è previsto anche per gli studenti avvalentesi?
No. Tale possibilità non riguarda gli avvalentesi di IRC.
- Quali possono essere gli argomenti delle attività alternative?
Tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curricolari (CCMM 129 e 130/86 con riferimento all’ Art.7 della legge 517/77, attività di integrazione anche a carattere interdisciplinare) e nemmeno iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all’ Art. 1, c.7 legge 107/2015; in questo caso si verrebbe a creare una situazione di svantaggio degli alunni avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica. Malgrado la libertà di programmazione, il Ministero ha offerto alcuni orientamenti per queste attività formative.
Da tenere presente è soprattutto la raccomandazione concordataria che mira ad evitare che vi sia discriminazione tra avvalentesi e non.
Pertanto la proposta per i non avvalentesi deve essere il più possibile equivalente all’offerta formativa fornita dall’IRC. Per la scuola d’infanzia la CM 128/86 non menziona alcun contenuto specifico e rinvia invece agli orientamenti educativi in vigore. La CM 129/86 propone per la scuola primaria attività di approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile. Per la secondaria la CM 130/86 propone di approfondire le tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile rintracciabili nei programmi di storia e di educazione civica. La CM 131/86 aggiunge la possibilità di attingere ai programmi di filosofia, suggerendo in particolare di approfondire i documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. La CM 316/87 fece un tentativo di proposta di attività alternativa con un allegato che non aveva però valore prescrittivo. In ogni caso, il Collegio dei docenti è tenuto a fornire precise motivazioni culturali e pedagogiche per ciascuna attività programmata, precisando ai docenti incaricati dettagliate indicazioni sugli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro.
- L’IRC e le attività alternative possono essere collocate in fasce orarie marginali per esigenze organizzative?
No. La sentenza n.13/91 della Corte Costituzionale stabilisce che la collocazione dell’insegnamento di religione cattolica nell’ordinario orario delle lezioni non viola alcun principio costituzionale e pertanto non sono giustificate eccezioni sulla collocazione oraria dell’IRC, che segue le regole della collocazione oraria di tutte le altre discipline, con attenzione a non creare un’inaccettabile disparità di trattamento nella distribuzione del carico di lavoro tra gli insegnanti.
- A quali docenti vanno affidate le attività alternative?
Spetta al Collegio dei docenti fissare i criteri di competenza didattica da impiegare nelle attività alternative. A questi criteri sarà opportuno riferirsi nel caso di nomina di docenti e/o eventuali supplenti.
Tale personale viene individuato con un ordine di preferenza tra:
- personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
- in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze – già Direzioni Provinciali del Tesoro – secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
- Quali docenti non possono essere utilizzati per le attività alternative?
La CM 316/87 precisa che non si devono nominare insegnanti già in servizio sulla classe. Anche i docenti dell’organico di potenziamento non possono essere utilizzati per le attività alternative, se non per orario eccedente il loro incarico.
- Come vengono pagati i docenti a cui vengono affidate le attività alternative?
Esiste un apposito ruolo di spesa fissa per le attività alternative, ciò significa che nel bilancio dello Stato sono iscritti fondi specifici per lo svolgimento di queste attività.
- Anche lo studio individuale assistito e non assistito può dar luogo alla nomina di personale supplente?
No. In questo caso si può utilizzare solo il personale già in servizio nella scuola.
- Come avviene la valutazione delle attività didattiche e formative alternative all’IRC?
La valutazione delle attività alternative procede con le stesse caratteristiche previste per l’insegnamento di religione cattolica (giudizi).
- Come comportarsi nelle situazioni in cui la normativa relativa alle attività alternative non viene rispettata?
Può essere utile mandare una pec o una semplice e-mail al dirigente scolastico richiamando le delibere del collegio dei docenti relative all’organizzazione delle attività alternative e comunicando la situazione esistente in classe (disturbo arrecato, eventuali situazioni di pericolo, presenza di alunni H, rimostranze e/o impossibilità di svolgere regolare lezione).
I Docenti di IRC dovranno comunicare inoltre che non si assumono alcuna responsabilità nei riguardi di quegli alunni che non si avvalgono dell’IRC e che rimangono in classe, se non quella derivante dal dovere di sorveglianza, e che procederanno con la normale attività didattica di IRC secondo il piano di lavoro presentato e previsto in quel periodo.
È necessario chiedere che la Dirigenza dell’Istituto comunichi in forma scritta (PTOF, regolamenti, circolare, ordine di servizio) agli insegnanti, agli alunni e alle famiglie della presenza in aula degli alunni non avvalentisi durante le lezioni di IRC. È un modo per tutelarsi ed evitare di esporsi a eventuali responsabilità conseguenti alla cattiva organizzazione dell’istituzione scolastica.
Fonte: Appuntiirc.it



