Il Credito Scolastico e l’IRC

Le annuali ordinanze sugli esami di Stato ribadiscono la partecipazione a pieno titolo dell’idr all’attribuzione del credito scolastico. L’art.11, comma 2 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022: “I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”.

L’Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti. Anche in assenza di una delibera specifica collegiale sui criteri di attribuzione, il Consiglio di Classe dovrà comunque attribuire il credito tenendo conto del giudizio espresso dal docente di religione cattolica per gli alunni che si avvalgono di tale disciplina.

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe: essa va deliberata e verbalizzata (art.11, comma 6 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022).

Per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e all’attribuzione del credito scolastico, l’IdR partecipa all’apposito Consiglio di Classe. La procedura da seguire è questa: fatta la media dei voti con la valutazione delle altre discipline e individuata così la banda di oscillazione, il Consiglio di Classe definisce il credito scolastico dello studente, tenendo conto dei criteri che possono essere stabiliti in autonomia dalle scuole, eventualmente anche rifacendosi ai criteri un tempo contenuti nel Dpr 323/98 ora quasi interamente abrogato.

La novità dell’anno scolastico 2021/2022 è che il credito scolastico complessivo al termine della classe quinta deve essere su base 50 (e non più su base 40 che si otteneva sommando il massimo dei crediti attribuibili nei vari anni, cioè 12 in terza, 13 in quarta, 15 in quinta = 40) quindi va convertito secondo la tabella di conversione allegata all’O.M. di quest’anno.

Il DPR 323/1998 art. 11 commi 1 e 2, nell’introdurre nello scrutinio di ciascun anno degli ultimi tre anni “un punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico” finalizzato “al grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno” aveva indicato alcuni criteri da tenere in considerazione quali “l’assiduità alla frequenza scolastica (…) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative (…)”. Il DPR 122/2009 all’art. 6 comma 3 aveva poi specificato che all’attribuzione del credito scolastico, in sede di scrutinio finale “partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici (…), i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento”.

La successiva O.M. 44/2010 all’art. 8 comma 12 ha ulteriormente specificato che l’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata dal competente consiglio di classe e che “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alla deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto”.

Il Consiglio di Classe si esprime collegialmente sull’attribuzione del credito. L’IdR partecipa a pieno titolo all’attribuzione del credito scolastico come membro del consiglio di classe (DLgs 62/17, art.15, c.1).

Il collegio docenti non è chiamato ad esprimersi sull’applicabilità della norma, bensì sul peso da dare a ciascun criterio. Peso che va ad incidere non sul punteggio base per ciascuna fascia, bensì sul punto di oscillazione. Il Consiglio di Stato nel ricorso ad opponendum alla decisione del TAR da parte del MIUR contro una serie di associazioni laiche, religiose (comunità Ebraica ed Islamica ecc), cristiane (Tavola Valdese, Luterani, Battisti ecc), ha dichiarato con Sentenza Definitiva (CdS n.2749 del 7 maggio 2010) che “tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai fini del credito scolastico, che esprime appunto un punteggio per la carriera scolastica complessiva” incluso “il profitto di quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta”. Pertanto gli studenti che si sono avvalsi dell’IRC per il fatto che l’attività rientra nell’attività scolastica dello studente, in virtù dell’obbligatorietà che rivestono essendo state liberamente scelte, non possono vedersi privati di tale riconoscimento, ci si porrebbe contro la volontà dello studente e delle famiglie, oltre contro la stessa normativa vigente. “Che di questo giudizio si debba tener conto deriva dal fatto che, per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio. Ne discende la necessità di valutare in senso positivo o negativo, come quell’obbligo scolastico sia stato adempiuto”. Questo pronunciamento può essere considerato un buon motivo per non escludere in modo ideologizzato l’insegnamento di religione cattolica dai criteri definiti dall’istituzione scolastica per l’attribuzione del credito scolastico.

Fonte: Appunti IRC