IRC e ATTIVITA’ ALTERNATIVE: Aggiornamenti (1)

La questione delle attività alternative sta creando difficoltà organizzative in molte scuole.

In caso di assenze improvvise di qualche docente, gli alunni vengono assegnati ad altri docenti, qualora non fosse possibile nominare il supplente (primo giorno). Qualora non fosse possibile suddividere gli alunni in altre classi, alcuni Dirigenti assegnano per la sorveglianza gli alunni non avvalentisi privi di docente agli insegnanti di IRC. Tale soluzione praticabile solo in caso di assenza improvvisa dell’insegnante di A.A. e non per impiego dei docenti in altre attività scolastiche (ad esempio supplenza in altre classi). Compatibilmente con i numeri di alunni che formano i gruppi-classe e la capienza delle aule, se l’insegnante di A.A. viene assegnato in supplenza, dovrebbe farsi accompagnare dagli alunni non avvalentisi.

In ogni caso, non può essere vietato agli insegnanti di IRC di svolgere le proprie lezioni così come previsto dalla programmazione annuale, per non ledere il diritto degli alunni e delle famiglie di svolgere la materia che hanno scelto.

Alcune organizzazioni sindacali hanno preso posizione chiedendo il rispetto di quanto previsto. “I ritardi nell’avvio delle attività alternative comportano, non solo un mancato diritto per i non avvalentesi, ma un’attribuzione di responsabilità di vigilanza indebita ai docenti di religione cattolica che spesso si vedono impossibilitati nello svolgere le proprie lezioni regolari negando così il diritto che dovrebbe essere garantito anche agli studenti avvalentesi. Il permanere in classe degli studenti non avvalentesi nega loro il diritto di svolgere l’attività scelta, attribuisce una responsabilità all’insegnante di religione cattolica e nega agli studenti avvalentesi la possibilità di svolgere regolarmente lezione con il loro docente” (Orizzonte scuola 9.10.2021).

L’USR del Veneto ha già chiarito la questione con Nota 18277 del 12.10.2020 e con la Nota 1395 del 28.01.2020.  Recentemente l’USR del Piemonte ha riassunto la normativa sulla questione con Nota 13316 del 13.09.2022. Sulla possibilità di nominare supplenti per le attività alternative, i due Uffici Scolastici Regionali precisano che “le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente”.

Le modalità per la copertura delle assenze dei docenti sono indicate all’art. 13 dell’Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 12, che riguarda anche le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, e nella Nota M.I. n. 28597 del 29 luglio 2022.

 

Se nel progetto di educazione civica approvato dal consiglio di classe è previsto che anche l’insegnante di IRC svolga delle lezioni (per un numero limitato di ore), qualora in aula siano presenti alunni non avvalentisi in base alle disposizioni scritte dell’Istituto, l’insegnante di IRC potrà proporre le lezioni di E.C. previste. Una volta esaurite le lezioni di E.C., l’insegnante di IRC procederà regolarmente allo svolgimento delle attività previste nella programmazione annuale di IRC, assicurando la sorveglianza agli alunni non avvalentisi eccezionalmente presenti in aula, invitandoli a svolgere attività di studio personale. È opportuno segnalare la presenza degli alunni non avvalentisi anche sul registro di classe.

È necessario che di questa organizzazione siano informati i genitori, per una tutela dell’Istituto e dei docenti coinvolti. Le indicazioni organizzative di Istituto dovrebbero essere inserite nel PTOF, in modo che, al momento della iscrizione e scelta di avvalersi o meno, ogni genitore sia consapevole della organizzazione scolastica tanto per gli avvalentisi quanto per i non avvalentisi. In tal modo i genitori non avvalentisi potranno decidere tra quale opzione scegliere. In ogni caso, le indicazioni operative per le A.A. devono essere comunicate all’inizio dell’anno scolastico in una circolare della dirigenza, rivolta ai docenti e ai genitori.

Gli insegnanti di IRC assicurano la disponibilità al buon funzionamento della scuola, nel rispetto della dignità e dei diritti degli alunni, delle loro famiglie e della disciplina, così come previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza in materia, sia per la sorveglianza sia per l’attività di insegnamento della disciplina per cui sono incaricati.

A tal proposito si ricorda che sono intervenute sentenze sia del Consiglio di Stato (decisione n. 2749/2010) sia della Corte Costituzionale (sentenza n. 13/1991) sia di Tribunali (Tribunale di Padova sentenza del 30/07/2010) che hanno ribadito la necessità che le scuole garantiscano quanto scelto dagli alunni e dalle loro famiglie.