Linee guida scrutini 2023

In riferimento agli scrutini, vengono proposte alcune linee guida per gli insegnanti IRC in servizio.

Nel caso in cui qualche insegnante di IRC fosse assente agli scrutini per motivi vari, la dirigenza deve nominare un sostituto della stessa materia in servizio presso quell’istituto per garantire la completezza del consiglio di classe. Pertanto alcuni insegnanti di IRC possono essere chiamati a sostituire i colleghi assenti in sede di scrutinio. Si chiede di dare la propria disponibilità, concordando con la dirigenza una eventuale turnazione tra gli insegnanti del Dipartimento di IRC in base al calendario delle riunioni.

Qualora sul registro di qualche classe il/la collega assente non abbia inserito alcuna valutazione, in sede di scrutinio l’insegnante chiamato alla sostituzione inserirà una valutazione comunque positiva e, se il/la dirigente è d’accordo, unica per tutti gli alunni di quella classe. Se possibile, si potrà cercare di avere qualche indicazione dall’insegnante che è rimasto assente.

Ricordo che per la scuola Primaria nulla è stato modificato dalla recente normativa per quanto concerne l’IRC. Si veda in proposito il sito del Ministero dell’Istruzione: Domande e risposte – form domande (istruzione.it) al n. 21.

Si Invita a favorire un rapporto di simpatia verso la materia IRC, anche al fine di non dare adito a scelte di non avvalersi a causa della valutazione rigida da parte di qualche insegnante di IRC.

Si ricorda che le modalità di valutazione possono essere varie e non necessariamente devono prevedere verifiche scritte. Si nota un aumento della scelta di non avvalersi soprattutto nelle classi di passaggio da un ordine scolastico all’altro spesso proprio per questi motivi. Non credo che sia opportuno che si rischi di perdere avvalentisi per una verifica scritta o per una valutazione negativa o bassa.

In particolare per la Scuola Secondaria di 2° grado, in riferimento all’assegnazione del credito scolastico, si ricorda che l’Ordinanza annuale sugli esami e scrutini, che normalmente esce nel mese di marzo (esempio: la n. 065 del 14.03.2022), dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 02749 del 07.05.2010, riporta la seguente dicitura all’articolo relativo al credito scolastico:

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Ciò significa che il parere dell’insegnante di IRC rientra tra gli elementi del credito scolastico, anche per il punto aggiuntivo. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è discriminazione e che è legittimo tenere in considerazione tale parere e la frequenza positiva all’IRC (o attività didattiche alternative con docente) per l’assegnazione del punto aggiuntivo nella fascia di appartenenza.