Da diversi anni l’adozione dei libri di testo ha assunto una forma più flessibile rispetto al passato. Dal 2013, infatti, il Testo unico della legislazione scolastica è stato modificato nel senso che «i libri di testo possono essere adottati …» (DLgs 297/94, art. 151). Pertanto, gli insegnanti possono rinunciare all’adozione di uno specifico libro di testo, preferendo ricorrere a materiali alternativi o autoprodotti. Nel caso dell’Irc va però ricordato che l’adozione dei libri di testo è regolata dall’Intesa (Dpr 175/12, punto 3), la quale prevede che i libri per l’Irc siano muniti di apposito nulla osta della Cei. Perciò, premesso che il libro di testo rimane strumento fondamentale e irrinunciabile per la pratica didattica dell’Irc, deve ritenersi che l’Idr non può rinunciarvi né può sostituirlo con materiale da lui stesso redatto, in quanto mancherebbe il requisito del nulla osta. Ovviamente a questa adozione deve corrispondere un effettivo utilizzo da parte del docente nel corso della quotidiana attività didattica, cosa che nella prassi sembra talvolta venire meno, soprattutto nelle classi degli studenti più grandi.
Dal punto di vista procedurale, rimane in vigore il tetto di spesa fissato ogni anno dal Ministero per i libri di testo delle scuole secondarie. I collegi dei docenti delle singole istituzioni scolastiche sono quindi tenuti a deliberare l’adozione dei libri per ogni singola classe entro quei limiti; ed è ovvio che il libro di Irc deve rientrare in questo limite e non può essere escluso dal computo, magari con la scusa della facoltatività dell’insegnamento. Va ricordato che i libri di testo per l’Irc «sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo» (Dpr 175/12, 3.1) e che la loro adozione deve avvenire «con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline» (Dpr 175/12, 3.3). Eventuali delibere del Collegio dei docenti volte a escludere il libro di Irc dal novero dei testi obbligatori (per gli avvalentisi) sono da considerare nulle e il dirigente scolastico non dovrebbe darvi seguito.
Va in proposito osservato che l’eventuale esclusione del libro di testo di Irc dal tetto di spesa sarebbe palesemente discriminatoria, in quanto gli alunni avvalentisi dovrebbero sottoporsi a una spesa superiore (e non autorizzata) proprio a causa della loro scelta di avvalersi dell’Irc. Dovrebbero dunque essere gli stessi studenti (e i loro genitori) a protestare per primi in tale circostanza.
Fonte: Ufficio Nazionale IRC – ottobre 2023



