Orario Scolastico

ORARIO SCOLASTICO

L’orario di sevizio dei docenti è regolato dall’art 28 del CCNL docenti, in particolare il secondo comma precisa quanto segue;

“l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali “

Si ricorda che la stesura dell’orario scolastico e dell’orario dei singoli docenti, sempre secondo quanto previsto dall’art 28 CCNL, è competenza del Dirigente Scolastico che può avvalersi di apposita commissione.

“Il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.”

In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa D. Lgs. 165/01 articolo 25.2:

“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.”

“Il collegio docenti…. formula…. proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni e il dirigente procede alla formulazione dell’orario” (D.Lgs. 297/1994 TU n. 396/b).

I criteri per la formulazione dell’orario sono quindi frutto di delibera del collegio docenti.

Nella strutturazione dell’orario scolastico si possono tenere in considerazione vincoli di tipo strutturale o didattico.

Vincoli strutturali

  • sono insegnanti con più scuole o spezzoni
  • docenti per time
  • necessità di utilizzo di spazi comuni esempio palestra, laboratori
  • può essere anche l’IRC al fine di permettere l’accorpamento di coloro che si avvalgono attività di attività alternativa.

Vincoli didattici

  • Sono determinati da scelta educativa e metodologiche organizzative che tengono in particolare conto del benessere degli studenti.

ORARIO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

La collocazione degli IRC nell’orario delle lezioni, non può essere diversa da quella prevista per le altre materie, l’intesa tra CEI e Ministero Pubblica Istruzione, ribadisce che:

“la collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana nell’ambito della scuola e per ciascun ciascuna classe” (DPR 751/85, 2.2) .

Un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 1986 aveva a suo tempo suggerito alle scuole elementari “di collocare entrambe le attività, IRC e alternativa, nell’ora iniziale o finale delle lezioni, in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione” .

Le circolari ministeriali 128 e 129 del 1986, avevano trasmesso tali indicazioni per le sole scuole materna ed elementare, ma la sentenza numero 203/89 della Corte Costituzionale imponeva alla Camera dei Deputati un nuovo ordine del giorno, approvato il 10/05/1989, in cui si dichiara, fra l’altro, che “non si può determinare una condizione di discriminazione dell’ora di religione rispetto al l’orario scolastico” .

E quindi da ritenere illegittima qualsiasi collocazione degli IRC solo in posizioni iniziale o terminale nell’orario scolastico, anche in seguito agli ulteriori pronunciamenti della Corte Costituzionale che pure autorizzando l’uscita di non avvalentesi, sentenza 13/91 ha confermato la curricolarità del IRC, “con la conseguenza che nella formazione del quadro orario l’insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione ai criteri di buon andamento della scuola che implicano l’ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente” (CM 9/91) .

ORARIO DEL DOCENTE

A queste considerazioni, specifiche per l’IRC, vanno aggiunte quelle riguardanti le “ore buche” nella scuola, materia di pronunciamento sindacale.

Nel merito sarebbe opportuno che il tema, affrontato a livello di contrattazione d’istituto da RSU e Dirigenza, portasse ad una definizione, chiara e trasparente, di quante ore buche possono essere tollerate dai docenti, in un orario settimanale scolastico. Tale indicazione permetterebbe di risolvere conflittualità che si potrebbero sviluppare in considerazione di quanto sotto riportato.

L’attuale normativa sul lavoro, articolo 2017 del codice civile, definisce l’orario di lavoro e dice :

“la durata giornaliera settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali e dalle norme corporative”.

Cosa si intende per prestazione di lavoro lo spiega l’articolo uno della direttiva 1993 104 CE ovvero: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio delle sue attività”.

La Corte di Cassazione con sentenza 17511 del 27/07/2010 pur riferendosi ad uno specifico caso del settore privato, può essere allargato anche al settore pubblico e stabilisce che al dipendente va retribuito nell’ora buca del proprio orario di servizio se questa è dovuta a trasferimenti di sede o ordine di servizio e l’orario assegnato al docente è da configurarsi come vero e proprio ordine di servizio.

Quindi, ogni ora di lavoro prestata oltre le previste ore da contratto, fatta eccezione per le 40 ore funzionali andrebbe considerata come ora straordinaria.

Detto ciò, in mancanza di precisa delibera degli organi competenti, si può dedurre che qualsiasi orario che preveda ore di religione alla prima e ultima ora, con docente libero delle ore centrali, è da ritenersi completamente illegittimo e deve anche portare ad una compensazione delle ore buche.

INDICAZIONI OPERATIVE

Nel caso vengano ravvisate procedure poco chiare nella formulazione dell’orario (prima ultima ora, troppe ore buche etc) si procede con una segnalazione prima verbale e successivamente, se la stessa non sortisce effetto, scritta al Dirigente Scolastico; detta segnalazione per conoscenza va inoltrata anche all’ufficio scuola della diocesi per opportuna conoscenza e valutazione.