Ricostruzione di carriera

Che cosa è cambiato con il decreto 69/2023, tempi e modalità per la presentazione della domanda, servizio scuole paritarie

La legge n° 103/23 di conversione del decreto 69 del 13 giugno 2023, al fine di prevenire l’apertura di nuove procedure d’infrazione e adeguare l’ordinamento nazionale al diritto europeo e alle sentenze della Corte di giustizia dell’unione europea, all’art. 14 ha affrontato la problematica riguardante il riconoscimento del servizio fuori ruolo al fine della ricostruzione della carriera.

A cosa serve la ricostruzione di carriera

Molti docenti e personale ATA, tranne casi eccezionali, raggiungono il ruolo dopo un periodo non indifferente, di servizio svolto come supplente, hanno diritto ad avere riconosciuto per intero il servizio prestato fuori ruolo al fine di collocarsi in una fascia stipendiale più vantaggiosa.

Che cosa è cambiato con le nuove disposizione

La nuova disposizione prevede il riconoscimento del servizio fuori ruolo in modo diverso in relazione alla data d’immissione in ruolo:
• Per il personale scolastico immesso in ruolo prima dell’anno scolastico 2023/2024, il servizio, ai fini della ricostruzione della carriera, è riconosciuto nella misura di 4 anni più i due terzi del rimante servizio. Fermo restante che ogni anno è considerato valido se costituito da 180 giorni di servizio, oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali;
• Per il personale scolastico immesso in ruolo dall’anno 2023/2024, il servizio fuori ruolo è considerato per intero prevedendo la durata di 365 giorni.

Accesso on line per presentazione domanda

Il personale della scuola confermato in ruolo con il primo settembre, dopo aver superato l’anno di formazione e prova, avendo svolto servizio non di ruolo, deve presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025 attraverso la piattaforma on line del portale POLIS con le proprie credenziali personali (SPID o CIE) e, dopo aver controllato l’esattezza dei dati anagrafici, compilare la domanda accedendo alla voce “richiesta di ricostruzione carriera” e allegare la certificazione del servizio prestato.

Servizi validi ai fini della ricostruzione di carriera

Per la ricostruzione di carriera al personale docente sono riconosciuti:
• Servizio prestato presso scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, nelle scuole d’istruzione secondaria e artistica;
• Servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali;
• Servizio prestato in qualità di docente scuola primaria statale, o parificate, negli educandati, nelle scuole all’estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
• Servizio prestato nelle scuole materne statali o comunali;
• Servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università;
• Servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva.

Servizio scuole paritarie
Con la sentenza del 4 settembre 2025 la Corte di giustizia europea, confermando quando sostenuto dalla Corte Costituzionale italiana ha stabilito che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valido ai fini della ricostruzione di carriera e che quanto disposto nell’art. 485 del Decreto legislativo 297 del 1994 è legittimo e non è discriminante.

 

Fonte: https://www.tecnicadellascuola.it/ricostruzione-di-carriera-che-cosa-e-cambiato-con-il-decreto-69-2023-tempi-e-modalita-per-la-presentazione-della-domanda-servizio-scuole-paritarie