Scelta di Avvalersi dell’IRC

  1. DISCIPLINA CONCORDATARIA

Con la revisione del Concordato (1984), l’IRC non è facoltativo per lo stato, che si impegna ad organizzarla; è riconosciuta agli studenti la possibilità di scegliere di non frequentarla. Nel merito la Corte Costituzionale è intervenuta, affermando questo principio:

“Lo stato è obbligato, in forza dell’accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’IRC . Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (sentenza 203/89).

Anche il Consiglio di Stato ha ribadito lo stesso principio:

“Per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio” (decisione 2749/10).

  1. QUANDO SCEGLIERE

La nuova formula concordataria del 1984 è assolutamente equilibrata, ovvero, non devono pronunciarsi solo quelli che intendono avvalersi dell’IRC e neppure solo quelli che intendono non avvalersene, ma tutti gli utenti del servizio scolastico devono esprimersi, senza alcuna distinzione.

L’ultimo comma dell’art. 9.2 del nuovo Concordato (Legge 121 del 25.03.1985) precisa le condizioni della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Irc. Essa deve essere fatta:

  1. all’atto dell’iscrizione
  2. dall’alunno o dai suoi genitori
  3. su richiesta della scuola
  4. senza dar luogo a discriminazioni.

La scelta va fatta al momento dell’iscrizione; scelta che su precisazione dell’intesa (DPR 175/2012 punto 2.1.b) ha valore per l’intero anno e per il ciclo di studi.

La recente introduzione delle iscrizioni online, sembra abbia favorito questa prassi, fermo restando che, lo studente o il genitore possono nel successivo anno cambiare la decisione sempre al momento dell’iscrizione.

Il Tar Lazio con sentenza n.10273 del 9/10/2020 ha stabilito che la “scelta delle attività alternative (…) deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento” e ha obbligato il Ministero dell’istruzione ha conformarsi per gli anni scolastici a venire.

La sentenza del Tar Lazio riteniamo che tuteli gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione e, di riflesso, gli insegnanti di religione.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.

Le diverse opzioni alternative all’IRC sono:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. “La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico “( C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010;  C.M. n.4 del 15 gennaio 2010, OM 20651 del 12.11.2020).

Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Alla luce di quanto disposto, il docente di religione che, nella prima/seconda settimana di lezione è invitato dai dirigenti, a sorvegliare in classe anche i non avvalentesi, lo deve fare solo e unicamente in presenza di un preciso ordine di servizio (circolare) o richiesta ufficiale scritta, che configuri la prassi come imposta per questioni organizzative e non venga intesa come arbitrio del docente di IRC. In ogni caso gli Istituti dovrebbero essere in grado di organizzare le attività alternative prima dell’inizio delle lezioni.

  1. COSA SI PUO’ SCEGLIERE

3.1 La scelta dell’attività alternativa

Va tenuta separata dalla scelta se avvalersi o meno dell’IRC.

La legge 281/86 riconosce la capacità di scelta se avvalersi o meno dell’IRC allo studente stesso, nella scuola secondaria di secondo grado, anche se lo stesso è minore.

Appare quindi illegittima la distribuzione ogni anno del modulo per avvalersi o meno dell’IRC, fermo restando che studenti e genitori devono essere informati della possibilità di modificare la scelta prima dell’inizio dell’anno scolastico cioè al momento dell’iscrizione.

La scelta dell’avvalersi o meno dell’IRC non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione nella formazione dell’orario scolastico (CM 9/91, DPR 175/2012 punto 2.1).

Una particolare importanza riveste la composizione delle classi, che a norma dell’art 396 del TU (D. Lgs. N. 297 del 16.04.1994), è specifica competenza del dirigente scolastico, “sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del Collegio Docenti”

Gli avvalentisi e i non avvalentisi non possono essere raggruppati in una unica classe, ma neppure essere sparsi in modo omogeneo tra più classi. In maniera molto più concreta, della scelta dell’IRC non ci si deve preoccupare all’atto della formazione delle classi.

Si deve inoltre considerare la CM 253/87 che prevede espressamente il mantenimento dell’unità classe, quindi anche se il numero degli avvalentisi è inferiore a 15 la singola classe deve essere mantenuta.

Cosa diversa è l’accorpamento di coloro che non si avvalgono dell’IRC e magari si avvalgono dell’attività alternativa: il loro accorpamento è espressamente previsto dalla CM 302/86.

3.2 La scelta attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente

Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, la Circolare Ministeriale specifica che il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica. L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Infatti, non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola. Per l’assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d’istituto, previa deliberazione del consiglio d’istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti, in servizio nella scuola od eventualmente potrà nominare dei supplenti.

3.3 La scelta di libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado)

3.4 La scelta di non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

L’opzione di non frequenza della scuola nelle ore di IRC (opzione D) esige il solo rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l’eventuale uscita da scuola.

  1. CHI PUO’ FARE LE ORE DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA O STUDIO ASSISTITO

Con nota n. 26482 del 7 marzo 2011 il M.E.F. ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e alle modalità di retribuzione degli stessi: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”. Precisa la nota che, al fine dell’attribuzione delle ore da liquidare, possono identificarsi quattro tipologie di docenti:

4.1. Personale di ruolo interamente o parzialmente a disposizione della scuola.

Come indicato nella Circolare C.M. del 29 ottobre 1986, n. 302, poiché lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra (nei limiti dell’orario d’obbligo) fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, i Dirigenti scolastici devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica prioritariamente ai docenti di ruolo in servizio nella rispettiva scuola.

In tal caso, trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

4.2. Docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo.

Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

4.3. Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo.

In tale ipotesi le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

4.4. In via del tutto residuale (non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) personale supplente appositamente assunto.

Trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del Miur e del Mef, l’onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell’infanzia (cap. 2156), la scuola primaria (cap. 2154), la scuola secondaria di primo grado (cap. 2155), la scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Le ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono all’insegnamento della religione cattolica sono pagate dal Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le Direzioni provinciali dell’economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le “ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti. I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento”.

  1. SCELTA E PRIVACY

Circa la questione della privacy, è utile fare riferimento alla nota 10642 del 16.06.2004 emanata dal MIUR in riferimento a delle specifiche richieste nel merito:

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la risposta data da questa Direzione Generale ad un dirigente scolastico sulla materia indicata in oggetto: “Si fa riferimento al telegramma del 4 giugno 2004, pervenuto in data 8 giugno 2004, concernente l’oggetto. In merito, si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione per le seguenti considerazioni. Il D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale è stato approvato il “codice” in materia di protezione dei dati personali al titolo VI (istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico; inoltre, all’art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), comma 2, fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto. E’ vero che nella fattispecie in esame si controverte in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, ma è opportuno evidenziare che l’attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso della scrivente, che il disposto di cui al citato art. 96, comma 2, sia da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente, agli scrutini. L’assunto appena prospettato è, peraltro, confortato dal Garante per la privacy, il quale, pur in assenza della disposizione prima richiamata, ha affermato che “nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia” (v. comunicati stampa del 1997 e 1998). L’operazione di scrutinio presuppone, com’è noto, la valutazione da parte del competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal programma d’insegnamento, mediante espressione di voti; la materia “religione cattolica”, dal momento in cui ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi. Infine, si richiama l’attenzione che l’aver scelto di ricevere l’insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l’intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia”.

Si parla di affissione dei risultati finali, ma in maniera estensiva si può interpretare anche una indicazione sulla pubblicità o meno della scelta se avvalersi o meno dell’IRC.