Sdoppiamento delle classi dovute all’organico di potenziamento

Come è noto, la legge 107/15 (cosiddetta “buona scuola”) ha previsto un organico aggiuntivo di personale docente (potenziamento), con cui i dirigenti scolastici possono tra le altre cose ridurre il numero di alunni per classe «allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità» (art. 1, c. 84). È altresì noto che gli Idr non rientrano nell’organico di potenziamento né nell’organico dell’autonomia e quindi non possono essere impiegati in operazioni del genere.

Soprattutto nelle scuole primarie può quindi darsi il caso di classi che, qualora lo consentano le risorse di personale, vengono legittimamente articolate in gruppi più piccoli di alunni, senza che si possa formalmente parlare di sdoppiamento della classe e dunque di variazione dell’organico di istituto. È un artificio giuridico che consente la rimodulazione dell’attività didattica, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di autonomia didattica e organizzativa (Dpr 275/99, artt. 4 e 5). Ne deriva però di fatto una modifica alle condizioni di lavoro dell’Idr, dato che solo nelle sue ore di lezione gli alunni tornano a riunirsi come nella configurazione originaria.

Dispiace che solo l’Idr, in quanto escluso dall’organico dell’autonomia, non possa partecipare a questo “miglioramento” della qualità didattica. Deve quantomeno chiedersi ai dirigenti scolastici che non ne derivi un ulteriore aggravio di lavoro per gli Idr, per esempio con la partecipazione a un maggior numero di riunioni degli organi collegiali, dato che tali riunioni dovrebbero rispecchiare la composizione originaria delle classi.

Possibilità di rimedio a questo inconveniente possono essere trovate solo nell’eventuale disponibilità di ore di Irc derivanti p.es. dall’applicazione della clausola prevista dalla contrattazione integrativa sulle utilizzazioni per i casi di riduzione dell’orario obbligatorio fino a un quinto (CCNI 8-7-2020, art. 2, c. 7). In tali casi il dirigente scolastico può utilizzare anche l’Idr a disposizione sulle articolazioni dei gruppi classe, dando vita di fatto a classi distinte sotto tutti i punti di vista, ma si tratta di un’eventualità piuttosto remota.

Fonte: Ufficio Nazionale IRC – ottobre 2023