“Quando la vita volge alla fine”: tavola rotonda a Cornuda con Uniti per la vita- Cav – Mpv

“Quando la vita volge alla fine” è il tema della tavola rotonda sul testamento biologico e le nuove disposizioni anticipate di trattamento, Dat, che si terrà giovedì 25 gennaio, alle ore 20.30 nella sala cinema Giovanni XXIII di Cornuda. Organizzata dalla Parrocchia di Cornuda e da Uniti per la Vita, Cav, Mpv di Treviso, vedrà come relatori Davide Bellacicco, dottore in giurisprudenza, Maria Dichio, esperta in bioetica, Maria Antonietta Biscaro, cooperatrice pastorale, modera Alessandra Cecchin, giornalista della Vita del popolo.
La legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Dat) è stata approvata, dopo molte discussioni, lo scorso dicembre. Si compone di 8 articoli. L’articolo 1 si apre affermando “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autoderminazione della persona” e stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”, su cui si basa “la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”.
L’articolo 2 si sofferma sulla necessità di un’appropriata terapia del dolore, da garantire anche nelle situazioni in cui il malato abbia rifiutato le terapie indicate dal medico. Nell’articolo 3 viene affrontato il tema del consenso dei minori e delle persone incapaci. L’articolo 4 introduce le “disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”, può esprimere “le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. L’articolo 5 disciplina “la pianificazione condivisa delle cure tra il paziente e il medico”, a cui i sanitari sono tenuti ad attenersi “qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”, rispetto “all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”. L’articolo 6 introduce una sorta di sanatoria per tutte le dichiarazioni autonomamente depositate presso i Comuni o i notai prima dell’entrata in vigore della legge. Una norma transitoria che ha fatto discutere anche perché, in assenza di un registro nazionale delle Dat, si rischia di avere una situazione di dispersione e di incertezza. L’articolo 7 stabilisce che l’applicazione della legge avvenga senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Su tale applicazione, secondo l’articolo 8, il Ministro della Salute relazionerà al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno.